| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
D.L. 24/06/2003 n. 147f) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonchè per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle predette zone climatiche E ed F ovvero per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica, con la concessione di un'agevolazione fiscale con credito d'imposta pari a lire 20 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale. ». Art. 17-ter - Differimento di termini in materia di edilizia residenziale pubblica 1. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 2, comma 2, della legge 30 aprile 1999 n. 136, già differita, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, della legge 1° agosto 2002 n. 166, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2003. La disposizione di cui al presente comma decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il finanziamento degli interventi così attivati è comunque subordinato alle disponibilità esistenti, alla data di ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui all'articolo 18 del decreto- legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203. Riferimenti normativi: Si riporta il testo degli articoli 11, comma 2, e 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999 n. 136 (Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residen ziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale): «Art. 11 - Attuazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 72, della leg ge 23 dicembre 1996 n. 662. 1. Omissis. 2. In ogni caso, gli accordi di programma di cui al comma 1, non ratificati entro centottanta giorni dalla comunicazione del Segretario generale del CER di cui al medesimo comma, sono esclusi dal finanziamento». «Art. 12 - Programmi straordinari di edilizia residenziale da concedere ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. Disposizioni varie. 1. Omissis. 2. I programmi di cui all'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, comunque ammessi a finanziamento, per i quali non è sottoscritta la convenzione urbanistica con il comune entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono esclusi dal finanziamento». Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203: «Art. 18. - 1. Per favorire la mobilità del personale è avviato un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio. Alla realizzazione di tale programma si provvede: a) per l'edilizia agevolata, con limite d'impegno di lire 50 miliardi a valere sul limite d'impegno di lire 150 miliardi relativo al 1990 previsto al comma 3 dell'art. 22, della legge 11 marzo 1988 n. 67; b) per l'edilizia sovvenzionata, con un finanziamento di 900 miliardi alla cui copertura si provvede con prelievo di 300 miliardi per anno dei proventi relativi ai contributi di cui al primo comma, lettere b) e c), dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963 n. 60, relativi agli anni 1990, 1991, e 1992. La restante parte di tali proventi è ripartita fra le regioni, ferma restando la riserva di cui all'art. 2, primo comma, lettera c), della legge 5 agosto 1978 n. 457. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dai comuni, dagli IACP, da imprese di costruzione e loro consorzi e da cooperative e loro consorzi. I contributi di cui al comma 1, lettera a), sono concessi, anche indipendentemente dalla concessione di mutui fondiari ed edilizi, a parità di valore attuale in un'unica soluzione o in un massimo di diciotto annualità costanti, ferma restando l'entità annuale complessiva del limite di impegno autorizzato a carico dello Stato. Il Comitato esecutivo del CER determina gli ulteriori criteri per le erogazioni dei contributi nonchè il loro ammontare massimo. In caso di alienazione degli alloggi di edilizia agevolata l'atto di trasferimento deve prevedere espressamente, a pena di nullità, il passaggio in capo all'acquirente degli obblighi di locazione nei tempi e con le modalità stabilite dal CIPE. 3. Il programma di cui al comma 1 è finalizzato alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio anche mediante l'acquisizione di edifici da recuperare, di interventi di nuova costruzione, nonchè alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione. Gli interventi possono far parte di programmi integrati, ai quali si applica il disposto del comma 5. 4. Alla realizzazione del programma straordinario di cui al comma 1 si applicano le procedure previste dall'art. 3, comma 7-bis, del decretolegge 7 febbraio 1985 n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985 n. 118. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il comitato esecutivo del CER stabilisce le modalità per la presentazione delle domande. 5. Al fine di assicurare la disponibilità delle aree necessarie alla realizzazione del programma straordinario di cui al comma 1, si applica l'art. 8, nono comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979 n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980 n. 25. Per l'acquisizione delle aree e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni interessati mutui decennali senza interessi secondo le modalità ed alle condizioni da stabilire con apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, utilizzando le disponibilità del fondo speciale costituito presso la Cassa stessa, ai sensi dell'art. 45 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni. 5-bis. Sono consentiti atti di cessione, con destinazione vincolata alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica o convenzionata, di beni immobili dello Stato e delle Aziende autonome statali, anche se dotate di personalità giuridica, indicati nel libro terzo, titolo I, capo II, del codice civile, non indispensabili ad usi governativi, ai comuni che ne facciano richiesta entro il 30 aprile di ogni anno e, in sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 5-ter. I Ministri competenti, sentiti l'intendenza di finanza, gli uffici tecnici erariali e gli altri uffici centrali e periferici competenti, procedono, entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 5-bis, all'individuazione delle aree disponibili per le cessioni, alla loro valutazione con riferimento all'attuale consistenza e destinazione nonchè alla cessione al comune richiedente. 5-quater. Nella regione Trentino-Alto Adige il programma straordinario di cui al comma 1 è limitato agli interventi diretti ai dipendenti dello Stato ivi trasferiti per esigenze di servizio. 6. Gli enti pubblici comunque denominati, che gestiscono forme di previdenza e di assistenza, sono tenuti ad utilizzare per il periodo 19901995 una somma, non superiore al 40% dei fondi destinati agli investimenti immobiliari, per la costruzione e l'acquisto di immobili a destinazione residenziale, da destinare a dipendenti statali trasferiti per esigenze di servizio, tenendo conto nella costruzione e nell'acquisto di immobili della intensità abitativa e della consistenza degli uffici statali. "L'acquisto da parte degli enti pubblici e previdenziali non può essere riferito agli immobili costruiti con i contributi dello Stato". 7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di cui al comma 6». Art. 18 - Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
|
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|